TERRE E ROCCE DA SCAVO [DISCIPLINA SUCCESSIVA AL D.P.R. N. 120 DEL 2017] 1. Definizione e campo di applicazione della normativa; 2. “Suolo” escavato allo stato naturale utilizzato “in situ”; 3. Condizioni per qualificare le terre e rocce da scavo come “sottoprodotti” - Condizioni comuni a tutti i cantieri; 4. Disposizioni speciali per cantieri con oltre 6.000 mc di materiali da scavo soggetti a valutazione d'impatto o autorizzazione integrata ambientali; 5. Disposizioni speciali per cantieri non soggetti a valutazione d'impatto o autorizzazione integrata ambientali; 6. Trasporto delle terre e rocce “sottoprodotti”; 7. Terre e rocce da scavo in siti contaminati e/o in siti oggetto di attività di bonifica; 8. Terre e rocce da scavo qualificabili “rifiuti”; 9. Verifiche, monitoraggio e controlli; 10. Quadro sinottico della disciplina transitoria; 11. Piani e progetti di utilizzo approvati prima del 22 agosto 2017 - Proroghe, modifiche, disciplina applicabile.
FORMULARIO Dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà sull’utilizzo (art. 21, D.P.R. 120/2017); Dichiarazione di avvenuto utilizzo - D.A.U. (art. 7, D.P.R. n. 120/2017); Documento di trasporto (art. 6, D.P.R. 120/2017).